Art. 3.
(Documento per i beneficiari).

      1. I beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 2 possono richiedere presso il proprio comune di residenza il documento che permette di usufruire della riduzione del prezzo dei carburanti conseguente all'abolizione delle accise di cui all'articolo 1. Il documento può essere utilizzato presso i distributori di carburante delle province di cui all'articolo 1. Il documento non è cedibile e non può essere usato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale è rilasciato.

 

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